Capotto termico : Le normative aggiornate per la posa in opera a regola d’arte

Cappotto termico: le normative aggiornate per la posa in opera a regola d’arte
Linee guida europee, norme UNI, CAM e Decreto Rilancio: tutti i riferimenti per la corretta
progettazione e posa in opera di un Sistema a Cappotto
Il Sistema a Cappotto, definito
ETICS, ossia External Therma lInsulation Composite System, è  l’intervento che permette agli immobili con le classi energetiche più
basse di migliorare l’efficienza energetica riducendo le perdite di calore verso l’esterno durante
l’inverno e l’ingresso del calore in casa durante l’estate. Per accedere al Superbonus 110% e, quindi,
riuscire a migliorare di almeno di due
classi energetiche l’efficienza di un immobile, nella maggior parti dei casi bisognerà
puntare sull’isolamento termico dell’involucro.
La progettazione del Cappotto termico deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa
europea di riferimento. Nel caso dei sistemi ETICS le normative di riferimento sono due:
prEN 17237:2018 – Thermal Insulation products for buildings – External thermal
insulation – Specification.
ETAG 004 – Linee Guida Tecniche Europee per sistemi isolanti a cappotto per
esterni con intonaco.
L’EOTA (European Organisation for Technical Approvals) sta gradualmente trasformando
gli esistenti ETAG (le linee guida per stilare gli ETA sotto la vecchia direttiva prodotti da
costruzione 89/106/CEE) in EADs. Infatti, per prodotti non coperti da norme armonizzate
EN, la base per la valutazione dei prodotti è l’EAD (European Assessment Document).
Per cui la ETAG 004, che descrive per il sistema completo i metodi di prova per
determinarne le caratteristiche fisico-tecniche del sistema, è diventata EAD 040083-00-
0404. È cambiata comunque la forma ma non la sostanza. Arriverà anche una nuova
norma armonizzata che sarà obbligatoria non prima del 2022. Quando uscirà non potrà
essere immesso sul mercato nessun cappotto privo di certificazione e marcatura CE.
In sostanza, gli EAD sono: EAD 040083-00-0404 – Documento di valutazione tecnica europea per sistemi di
isolamento termico a cappotto per esterni con finitura a spessore.
EAD 330196-01-0604 – Documento di valutazione tecnica europea per tasselli in
sistemi di isolamento termico a cappotto.
Le linee guida ETAG/EAD stabiliscono che il detentore del sistema è responsabile della
funzionalità dell’ETICS; tutti i componenti dell’ETICS devono essere definiti dal detentore
del sistema; i sistemi includono accessori particolari per il collegamento ad elementi
costruttivi Inoltre, nel 2018 è stata emanata la norma UNI 11716 sulla Certificazione delle
competenze del posatore, in base alla quale si può richiedere al proprio applicatore di
esibire la certificazione delle competenze come posatore di sistemi di isolamento a
cappotto, anche se, al momento, tale certificazione non è obbligatoria e quindi, anche ai
fini della posa nell’ambito del Superbonus 110% non è vincolante. La norma definisce due
livelli distinti: installatore base di sistemi ETICS, a cui è affidata la posa del cappotto, e
installatore caposquadra. La norma definisce i compiti e le attività specifiche per
entrambe le figure che, in quanto professionisti, sono soggetti ad aggiornamento
professionale e sono tenuti alla conoscenza e alle modalità di applicazione dei sistemi,
che dovrebbero essere certificati.
Cappotto termico e Decreto Rilancio
Oltre alla normativa europea, per poter beneficiare dell’incentivo è necessario rispettare i
parametri contenuti nel Decreto Rilancio. L’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 77/2020, definisce i tre interventi che permettono di accedere
direttamente alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici. L’isolamento termico dell’involucro
rappresenta il primo dei tre interventi “trainanti” del Superbonus 110%. La realizzazione di tale intervento, in base
al comma 2 del decreto, consente di realizzare anche altri interventi, cosiddetti trainati, che accedono (con i
loro limiti di spesa) al Superbonus. Per usufruire del Superbonus, gli interventi di
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate,
devono interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
Nel caso di isolamento termico delle superfici, per accedere al Superbonus, è
obbligatorio utilizzare esclusivamente Sistemi a Cappotto i cui pannelli isolanti
rispettino i CAM (Criteri Ambientali Minimi) indicati nei capitoli 2.4.1.3 e 2.4.2.9 del
Decreto CAM. I CAM premiano, mediante punteggio, i materiali più sostenibili o più
efficienti sotto il profilo energetico.