Compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi: nuova Risposta del Fisco

L’Agenzia chiarisce le condizioni in cui è possibile compensare i crediti d’imposta derivanti da cessione del credito con altre entrate fiscali

Una società di assicurazioni è rivolta all’Agenzia delle Entrate ( IN ALLEGATO  la risposta completa) per chiedere un chiarimento circa la possibilità di compensare una serie di crediti di imposta derivanti da bonus edilizi (art. 121 del DL 34/2020 convertito con modifiche dalla legge 77/2020). Nello specifico, l’istante chiede se sia possibile compensare i crediti edilizi con le seguenti entrate: 

  • codice tributo 2501 –  Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014;
  • codice tributo 3354 – Imposta sulle assicurazioni – erario – articolo 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
  • codice tributo 3355 – Imposta sulle assicurazioni – erario – acconto – articolo 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
  • codice tributo 3356 – Imposta sulle assicurazioni RC auto – provincia – articolo 60 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • codice tributo 3357 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – articolo 334 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • codice tributo 3360 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano – articolo 2, comma 110, legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  • codice tributo 3361 – Contributo al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – articolo 18, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44; 
  • codice tributo 3358 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia – articolo 52, commi 4 e 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • codice tributo 3359 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento – articolo 2, comma 110, legge 23 dicembre 2009, n. 191;
  • codice tributo 3363 – Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Valle d’Aosta- articolo 10, legge 26 novembre 1981, n. 690, e successive modificazioni.

La risposta dell’Agenzia è affermativa . La norma, infatti, nel disciplinare la cosiddetta “compensazione orizzontale”, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con operazione eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicano. 

In sintesi, spiega l’Agenzia, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

a) è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;

c) è previsto da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto al pagamento tramite compensazione.

Al riguardo, si ricorda che, quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione “accise” del modello F24, i crediti essa relativi non possono essere utilizzati in regolazione, mentre i debiti esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposto e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24 (cfr. in proposito le risposte ad interpello n. 1 e n. 406, rispettivamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 7 gennaio 2020 e il 3 agosto 2022) .

Peraltro, verso i debiti della sezione “accise” utilizzando in compensazione i crediti esposti in altre sezioni del modello F24, configura sempre una compensazione orizzontale, soggetta al limite annuale di compensazione prescritto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 – attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto, da ultimo, della previsione di cui all’articolo 1, comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 – a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti di interpello. Per le ragioni sin qui esposte, l’istante può compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito”.